
Vuoi dare una somma di denaro ai tuoi figli o nipoti senza pagare imposte sulle donazioni? L’articolo 790 G del Codice generale delle imposte (CGI) prevede un meccanismo di esenzione specifico per le donazioni familiari di somme di denaro. Questo dispositivo fiscale consente di trasferire fino a 31 865 euro ogni quindici anni, a condizione di età e di legame di parentela. È fondamentale conoscere le regole per non perdere questo vantaggio.
Esenzione 790 G e esenzione classica: due meccanismi distinti che si cumulano
Una confusione comune consiste nel mescolare l’esenzione dell’articolo 790 G con l’esenzione di diritto comune di 100 000 euro tra genitore e figlio. Si tratta di due dispositivi separati, e si cumulano.
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L’esenzione classica di 100 000 euro (articolo 779 del CGI) si applica a qualsiasi donazione, indipendentemente dal bene trasferito: denaro, immobili, quote sociali. Si rinnova anch’essa ogni quindici anni.
L’esenzione dell’articolo 790 G, invece, riguarda esclusivamente i doni di somme di denaro in piena proprietà. Un genitore di meno di 80 anni può quindi donare 31 865 euro a ciascun figlio maggiorenne, oltre ai 100 000 euro di esenzione classica. Per comprendere bene l’articolo 790 G del CGI, è importante ricordare questa articolazione: le due somme si sovrappongono senza interferire.
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Facciamo un esempio. Un padre di 70 anni dona 131 865 euro a sua figlia maggiorenne. I primi 100 000 euro sono coperti dall’esenzione classica. I restanti 31 865 euro sono esenti grazie all’articolo 790 G. Risultato: nessuna imposta sulle donazioni da pagare.

Condizioni di età e di parentela per le donazioni familiari esenti
Hai notato che l’età è spesso un tema nelle discussioni su questo dispositivo? È perché le condizioni sono rigorose e un superamento, anche di un giorno, è sufficiente per perdere l’esenzione.
Età del donatore e del donatario
Il donatore deve avere meno di 80 anni al momento della donazione. Il donatario (colui che riceve) deve essere maggiorenne, ovvero avere almeno 18 anni, o essere stato oggetto di emancipazione.
Nessuna tolleranza su questi limiti: una donazione effettuata il giorno del 80° compleanno del donatore non beneficia più dell’esenzione 790 G.
Beneficiari idonei
La donazione può essere concessa a favore di diverse categorie di discendenti:
- I figli, nipoti o pronipoti del donatore, senza limite di grado in linea diretta discendente.
- In assenza di discendenza, i nipoti del donatore possono beneficiarne.
- Se un nipote è deceduto, i suoi figli (pronipoti) possono ricevere la donazione per rappresentanza.
Ogni donatore ha il proprio tetto di 31 865 euro verso ciascun donatario idoneo. Un figlio può quindi ricevere questa somma da ciascuno dei suoi due genitori, per un totale di 63 730 euro, e da ciascuno dei suoi quattro nonni.
Nuovo dispositivo 790 A bis: una finestra di cumulo aperta fino alla fine del 2026
La legge di bilancio del 14 febbraio 2025 ha creato un’esenzione temporanea all’articolo 790 A bis del CGI. Questa prevede un esenzione di 100 000 euro per donatore, limitata a 300 000 euro per donatario, per le donazioni in denaro destinate all’acquisto di un alloggio nuovo (o in VEFA) o a lavori di ristrutturazione energetica idonei a MaPrimeRénov.
Questo dispositivo si applica ai versamenti effettuati tra il 15 febbraio 2025 e il 31 dicembre 2026. Perché questa data limite è così importante? Perché dopo, il vantaggio scompare.
Il punto strategico: l’esenzione 790 A bis si cumula con quella dell’articolo 790 G. Nel periodo 2025-2026, un genitore può quindi trasferire a un figlio maggiorenne, in esenzione di diritti, fino a 231 865 euro (100 000 euro di esenzione classica + 100 000 euro tramite 790 A bis + 31 865 euro tramite 790 G).
Questa finestra di cumulo rappresenta un’opportunità di trasmissione raramente così favorevole. Tuttavia, presuppone che i fondi siano effettivamente utilizzati per uno dei due scopi previsti dalla legge (acquisto nuovo o ristrutturazione energetica).

Dichiarazione fiscale delle donazioni familiari: cosa cambia nel 2026
L’esenzione non esonera dalla dichiarazione della donazione al fisco. È una trappola comune: una donazione non dichiarata rimane tassabile in caso di controllo, anche se soddisfaceva tutte le condizioni dell’articolo 790 G.
Dichiarazione telematica obbligatoria dal gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026, la dichiarazione online delle donazioni manuali e familiari è obbligatoria. Questa evoluzione riguarda direttamente le donazioni ai sensi dell’articolo 790 G.
In precedenza, il modulo cartaceo (cerfa 2735) era sufficiente. La nuova procedura impone di passare attraverso il servizio online dell’amministrazione fiscale, accessibile su impots.gouv.fr.
Forme della donazione e prova
Le donazioni di somme di denaro idonee all’esenzione 790 G possono assumere diverse forme:
- Bonifico bancario, che costituisce la prova più semplice da fornire in caso di verifica.
- Assegno, da conservare con l’estratto conto bancario corrispondente.
- Consegna di contante, che rimane legale ma rende la tracciabilità più delicata.
- Mandato postale, una forma rara ma sempre valida.
Qualunque sia il modo di versamento, la dichiarazione deve avvenire nel mese successivo alla donazione. Rispettare questo termine protegge il donatario in caso di successiva successione del donatore.
Rinnovo ogni quindici anni: un leva di trasmissione a lungo termine
L’esenzione di 31 865 euro si rinnova ogni quindici anni. Un genitore che dona questa somma a 60 anni può rinnovare l’operazione a 75 anni, rimanendo sotto la soglia degli 80 anni.
Questo meccanismo favorisce una trasmissione progressiva del patrimonio familiare, distribuita su più decenni. Combinato con il rinnovo parallelo dell’esenzione classica di 100 000 euro (anch’essa quinquennale), consente di trasferire importi significativi senza tassazione.
Il limite principale rimane l’età del donatore. Superati gli 80 anni, rimane disponibile solo l’esenzione di diritto comune. L’articolo 790 G diventa inapplicabile, indipendentemente dalla somma donata.